Comitato di soccorso ai danneggiati dal terremoto del 10 settembre 1881 in Abruzzo

Ministero dell’interno. Direzione generale dell’amministrazione civile. Comitato di soccorso ai danneggiati dal terremoto del 10 settembre 1881 in Abruzzo (1881 – 1885)

Con l’Unità d’Italia, nell’ambito di una concezione liberale dello Stato, compito del Governo era soltanto garantire il controllo e il rispetto dell’ordine pubblico, un ordine basato sulla proprietà e sul libero sviluppo sociale ed economico. Quindi, di massima, non erano previsti interventi statali in conseguenza di calamità naturali, ad eccezione dei casi, tipo frane ed alluvioni, in cui venivano colpite opere di pubblica utilità. Era la beneficenza privata la leva principale del soccorso e tale slancio fu regolamentato già nel regno di Sardegna con una serie di circolari emesse tra il 1850 e il 1858, in occasione di un alluvione. Le carte di questo Comitato,che nacque in modo spontaneo tra gli abruzzesi residenti in Roma, ce ne danno una testimonianza chiara, visto che sono pervenute al ministero dell’Interno in conseguenza dell’esercizio del “controllo”, da parte di quest’ultimo, di tutti i canali della beneficenza privata, competenza esercitata dalla Direzione Generale dell’Amministrazione Civile, attraverso la Divisione III per l’assistenza e la beneficenza. Due i principali provvedimenti che il Governo prese in quest’occasione: la legge 2 aprile 1882, n. 688 e il successivo regio decreto 3 agosto 1882, n. 946. La legge, a firma Depretis e Magliani, intitolata “Accordo della somma di lire 100.000 ai danneggiati poveri dal terremoto del 10 settembre 1881 in vari Comuni dell’Abruzzo Citeriore” è composta di due articoli: l’articolo 1 stanzia la somma iscrivendola nella parte straordinaria del bilancio definitivo dello Stato attraverso l’istituzione di un capitolo ad hoc “Sussidi ai danneggiati poveri dal terremoto 10 settembre 1881 nei comuni di Orsogna, Castelfrentano ed altri dell’Abruzzo Citeriore”; l’articolo 2 riserva al Governo la facoltà di applicare, solo per il 1882, le prescrizioni alle proprietà urbane e rustiche danneggiate previste degli articoli 3, 4 e 5 della legge 28 giugno 1879, n. 4943. In applicazione a questo secondo articolo, con il regio decreto del 3 agosto 1882, n. 946, il Governo sospese il pagamento delle imposte dirette erariali per il 1882, prevedendone la ripartizione e restituzione negli anni 1883 e 1884, a favore dei comuni di Arielli, Atessa, Canosa Sannita, Castelfrentano, Crecchio, Filetto, Francavilla a Mare, Giuliano Teatino, Guardiagrele, Lanciano, Orsogna, Ortona, San Vito Chietino, Tollo e Villarielli.

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